Summary: | Già il diritto giustinianeo prevedeva l’obbligo giuridico dei genitori di prestare gli alimenti verso i figli illegittimi, diversificandolo per gli altri, ma escludendolo per quelli «nati ex incestuoso vel damnato coitu». La dottrina medievale ha ripreso l’argomento ed è partita da questa disciplina, ma ha discusso del caso dell’allattamento (fino a tre anni) da parte della madre e circa la precedenza nell’obbligo in caso di genitori poi separatisi. Per i figli incestuosi adulterini i giuristi civilisti hanno seguito il diritto giustinianeo, sino a quando una decretale inserita nel Liber Extra lo ha incidentalmente previsto, pienamente accolto dalla glossa ordinaria alle Decretali. Da questo momento i canonisti hanno sostenuto l’obbligo alimentare anche per questo tipo di figli, ma i civilisti sono stati anche perplessi, sino al periodo del commento. L’obbligo giuridico agli alimenti, pur dopo discussioni, prevedeva pure quello al «tectum» e quelo alla «educatio»; vi era pure compresa l’istruzione sino ad un certo livello, secondo le condizioni economiche e sociali della famiglia.
Al termine di questa carrellata sul diritto medievale, mi è sembrato curioso ricordare brevemente in appendice alcuni miei ricordi di scolaro in una scuola elementare di campagna nel 1947-1950, a ricordo di una situazione ormai lontana dopo circa un settantennio.
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