Summary: | <p class="western"><span style="font-family: 'Nimbus Roman No9 L', 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: x-small;"><em>La insussistenza del fatto contestato deve interpretarsi come fatto giuridico, inteso come il fatto globalmente accertato, nell'</em>unicum<em> delle sue componenti oggettiva e soggettiva, dovedosi correlativamente escludere che essa sia riferibile al solo fatto materiale, posto che tale interpretazione sarebbe palesemente in violazione dei principi generali di diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto.*</em></span></span></p> <p class="western"><span style="font-family: 'Nimbus Roman No9 L', 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: x-small;"><em>La disciplina applicabile al licenziamento disciplinare illegittimo consegue alla gravità del fatto, infatti, la recente riforma dell'art. 18 St. Lav. prevede che il giudice ordini la reintegrazione nelle ipotesi di licenziamento illegittimo anche allorché il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, secondo le previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari applicabili.*</em></span></span></p> <p class="western"><span style="font-family: 'Nimbus Roman No9 L', 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: x-small;">* massime a cura della redazione</span></span></p>
|